Avvocato Serenella OMERO. 2018. "L'ascolto del minore". Link: Il cortocircuito giudiziario nelle procedure minorili e di diritto di famiglia
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News del 16 aprile 2025
E' quanto ha stabilito la Cassazione Civile con ordinanza 10.04.2025.
Uno dei fronti più delicati e conflittuali nelle separazioni e nei divorzi riguarda la gestione delle spese per i figli, in particolare quelle cosiddette "straordinarie". Per ridurre il contenzioso su questo tema, il Tribunale di Cuneo e l'Ordine degli Avvocati di Cuneo hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa che offre criteri chiari e condivisi per distinguere le spese ordinarie da quelle straordinarie e per stabilire quando serva il previo accordo tra i genitori.
Il documento, firmato dalla Presidente di Sezione Civile Dott.ssa Roberta Bonaudi e dal Presidente dell'Ordine Avvocati di Cuneo Avv. Alessandro Ferrero, è pensato per essere richiamato nei provvedimenti relativi al mantenimento dei figli e per fornire a genitori e professionisti uno strumento operativo di facile consultazione.
Il Protocollo muove da una distinzione concettuale fondamentale:
Le spese ordinarie sono quelle già ricomprese nell'assegno di mantenimento, caratterizzate da periodicità e da un requisito funzionale di utilità o necessità. Vi rientrano, ad esempio, il vitto, la partecipazione alle spese abitative (canone, utenze, consumi), l'abbigliamento ordinario, il materiale di cancelleria scolastica corrente, i farmaci da banco e i trattamenti estetici di base.
Le spese straordinarie (extra-assegno) sono invece quelle oggettivamente imprevedibili nell'an e/o indeterminabili nel quantum: occasionali o sporadiche, gravose dal punto di vista economico, oppure legate a scelte voluttuarie.
All'interno delle spese straordinarie, il Protocollo introduce un'ulteriore e cruciale distinzione, che ne costituisce il vero cuore operativo: da un lato le spese che richiedono il previo accordo tra i genitori, dall'altro quelle "obbligatorie", sostenibili senza necessità di concertazione preventiva perché urgenti, necessarie o conseguenti a scelte già condivise in passato.
L'art. 3 del Protocollo disciplina le modalità con cui il genitore che intende sostenere (e poi chiedere il rimborso di) una spesa soggetta ad accordo deve informare l'altro genitore: è sufficiente una comunicazione scritta, anche informale (email, SMS, WhatsApp, PEC), che indichi la spesa da sostenere.
Un meccanismo particolarmente utile per prevenire i blocchi decisionali è quello del silenzio-assenso: se l'altro genitore non manifesta un dissenso motivato entro dieci giorni, la spesa si considera approvata. In caso di dissenso, questo deve essere espresso con motivazione.
L'art. 4 impone che tutte le spese extra-assegno siano documentate con giustificativi riferibili alla singola spesa e, ove possibile, intestati al minore. Per le spese mediche è richiesta anche la prescrizione o il referto del sanitario, oltre alla documentazione fiscale con indicazione del codice fiscale del figlio.
Il Protocollo offre un vero e proprio catalogo delle voci di spesa più ricorrenti, suddiviso in quattro macro-aree — scolastiche, extrascolastiche e medico-sanitarie — a loro volta articolate in spese che richiedono l'accordo preventivo e spese che ne sono esenti.
Spese scolastiche senza necessità di accordo preventivo: tasse e assicurazioni di istituti pubblici, libri di testo e corredo scolastico anche per la scuola privata, gite senza pernottamento, abbonamenti per il trasporto pubblico, mensa.
Spese scolastiche che richiedono l'accordo: rette e tasse di istituti privati, tasse universitarie dal secondo anno fuori corso, master e corsi di specializzazione, gite con pernottamento, ripetizioni e lezioni private, alloggio universitario, viaggi studio.
Spese extrascolastiche senza accordo: un corso extrascolastico all'anno con i relativi accessori, pre-scuola/doposcuola e baby-sitter per esigenze lavorative dei genitori, cura di animali domestici già presenti in famiglia, centri estivi comunali o parrocchiali, spese per la patente e per il mezzo già acquistato d'intesa tra i genitori.
Spese extrascolastiche con accordo: attività sportive o artistiche ulteriori rispetto a quella già praticata, baby-sitter per esigenze extra-lavorative, viaggi autonomi dei figli, centri estivi privati, acquisto di mezzi di locomozione, abbigliamento da cerimonia, cellulari e dispositivi elettronici.
Spese medico-sanitarie senza accordo: tutto ciò che è connotato da necessità o urgenza, comprese le prestazioni prescritte dal pediatra o dal medico di base e i relativi ticket e farmaci.
Spese medico-sanitarie con accordo: interventi chirurgici, cure odontoiatriche e oculistiche non tramite SSN, prestazioni presso strutture private, cicli di psicoterapia o logopedia privati, cure termali non convenzionate.
Il Protocollo chiarisce inoltre che le spese relative a trattamenti già avviati e concordati in precedenza (ad esempio uno specialista già scelto insieme) non richiedono una nuova concertazione ogni volta.
Quanto alla percentuale di riparto, l'art. 6 rimanda al principio di proporzionalità dell'art. 337-ter c.c., lasciando a difensori e Tribunale il compito di determinare la quota a carico di ciascun genitore, anche in misura differenziata per singole voci.
Sul piano pratico, l'art. 7 introduce regole snelle per evitare che un genitore debba anticipare somme rilevanti:
per ogni capitolo di spesa superiore a 250 euro, le parti concordano un termine, prima dell'esborso, entro cui entrambi mettono a disposizione la somma necessaria;
i conteggi di dare/avere vanno effettuati con cadenza mensile;
il genitore che anticipa deve inviare mensilmente il rendiconto con i giustificativi, e l'altro genitore deve rimborsare entro 15 giorni dalla richiesta;
i genitori devono collaborare per la tempestiva condivisione dei documenti fiscali utili a deduzioni o rimborsi assicurativi.
Una precisazione riguarda le spese per le vacanze: salvo diverso accordo, sono a carico del genitore che le trascorre con i figli, e ciò non comporta la sospensione dell'assegno di mantenimento anche quando a sostenerle sia il genitore onerato.
Il Protocollo si chiude con tabelle riassuntive — dedicate a spese scolastiche, sanitarie e "momenti ludici" — che per ciascuna voce indicano se si tratti di spesa ordinaria o straordinaria e se richieda il previo accordo. Sono qui riportati alcuni esempi significativi:
Acquisto libri, corredo scolastico, mensa, trasporto scuola: straordinarie, nessun accordo richiesto.
Gite con pernottamento, viaggi studio, ripetizioni, iscrizione al conservatorio: straordinarie, con accordo.
Visite pediatriche SSN e farmaci da banco: ordinarie.
Dentista, interventi non SSN, psicoterapia privata: straordinarie, con accordo.
Acquisto di motorino o auto, computer/tablet, cellulare: straordinarie, con accordo.
Attività sportiva unica già praticata, cura di animali domestici già in famiglia: straordinarie, ma senza necessità di accordo.
Attività ricreative abituali (cinema, feste) e trattamenti estetici di base: ordinarie.
Il valore pratico dello strumento sta nel fornire a genitori, avvocati e giudici un linguaggio comune e criteri oggettivi per qualificare le spese, riducendo il margine di discrezionalità e, con esso, le occasioni di lite. La possibilità di richiamare il Protocollo nei provvedimenti giudiziali ne rafforza ulteriormente l'efficacia, rendendolo un punto di riferimento stabile anche in sede di accordi di separazione o divorzio consensuale.
Chi si trova ad affrontare una separazione con figli minori (o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti) farà bene a valutare, con l'assistenza del proprio legale, l'opportunità di recepire espressamente questo Protocollo nell'accordo o nella richiesta al Tribunale, così da avere fin da subito regole certe sulla gestione delle spese future.
Per una consulenza personalizzata sulla gestione delle spese ordinarie e straordinarie per i figli, contattate lo studio.
News del giorno 08 agosto 2026
Beneficio d'inventario e liquidazione individuale: la Cassazione chiarisce i confini del termine ex art. 500 c.c.
Con l'ordinanza resa nel procedimento 7341/2021 R.G. (pubblicata il 5 agosto 2026), la Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione è tornata su un tema delicato in materia successoria: l'ambito di applicazione del termine previsto dall'art. 500 c.c. per la liquidazione delle attività ereditarie da parte dell'erede che abbia accettato con beneficio d'inventario.
La pronuncia, relatore il consigliere Francesco Graziano, offre un principio di diritto destinato a incidere concretamente sulla prassi delle procedure ereditarie, specie nei casi – sempre più frequenti – in cui i crediti verso l'eredità vengono ceduti a società specializzate nel recupero crediti.
I fatti
La vicenda trae origine dalla successione di un soggetto deceduto nel 2013 a Fabriano. L'erede aveva accettato l'eredità con beneficio d'inventario. Su istanza di una società cessionaria dei crediti vantati verso l'eredità, il Tribunale di Ancona, in sede di volontaria giurisdizione, aveva fissato – ai sensi dell'art. 500 c.c. – un termine di 24 mesi per la liquidazione delle attività ereditarie e per la formazione dello stato di graduazione.
L'erede non impugnò tempestivamente quel provvedimento. Decorso inutilmente il termine, il Tribunale lo dichiarò decaduto dal beneficio d'inventario ai sensi dell'art. 505 c.c. Il successivo reclamo, proposto davanti al Tribunale in composizione collegiale, fu respinto: i giudici ritennero che la mancata impugnazione del primo provvedimento ne avesse ormai sanato ogni possibile vizio, rendendolo definitivo.
Contro questa decisione l'erede ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, sostenendo in sostanza che il termine di 24 mesi non gli fosse applicabile, avendo egli optato per una liquidazione individuale dei creditori e non per quella concorsuale.
La questione di diritto
Il nodo centrale della controversia riguardava la corretta interpretazione dell'art. 500 c.c., che impone all'erede beneficiato di completare la liquidazione delle attività ereditarie e la formazione dello stato di graduazione entro il termine fissato dal giudice, pena la decadenza dal beneficio d'inventario.
La domanda a cui la Cassazione era chiamata a rispondere era la seguente: questo termine si applica a qualunque forma di liquidazione dell'eredità beneficiata, oppure soltanto alla procedura concorsuale disciplinata dagli artt. 498 e 499 c.c.?
Il codice civile, infatti, prevede due possibili modalità di liquidazione per l'erede che abbia accettato con beneficio d'inventario:
- la **liquidazione individuale** (art. 495 c.c.), in cui i creditori e i legatari vengono soddisfatti man mano che si presentano, secondo il principio "prior in tempore potior in iure", salve le cause legittime di prelazione;
- la **liquidazione concorsuale** (artt. 498-499 c.c.), attivabile su iniziativa dell'erede o su opposizione dei creditori, in cui vale invece la regola della par condicio creditorum e i pagamenti possono avvenire solo dopo la formazione dello stato di graduazione.
La decisione della Corte
La Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le censure dell'erede. Il ragionamento della Corte si articola su più piani.
Anzitutto, un dato testuale e sistematico: l'art. 500 c.c. è collocato subito dopo le norme che disciplinano la procedura concorsuale (artt. 498 e 499 c.c.), a conferma che il legislatore lo ha pensato specificamente per quella procedura.
In secondo luogo, un argomento di coerenza sostanziale: nella liquidazione individuale il legislatore non ha previsto alcun termine entro cui i creditori debbano farsi avanti, a differenza di quanto accade nella procedura concorsuale, dove l'art. 498 c.c. fissa un termine per le dichiarazioni di credito. Imporre comunque un termine di liquidazione anche in questo contesto rischierebbe di trasformare, di fatto, la liquidazione individuale in una liquidazione concorsuale "surrettizia", al di fuori delle ipotesi legalmente previste, penalizzando i creditori che si facciano avanti in buona fede dopo la scadenza del termine e costringendo l'erede a liquidare "al buio", cioè senza avere contezza piena dei crediti gravanti sull'eredità.
Su queste basi, la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: il termine dell'art. 500 c.c. si applica esclusivamente alla procedura di liquidazione concorsuale; quando l'erede abbia optato per la liquidazione individuale e non siano state proposte opposizioni dai creditori, un termine eventualmente fissato dal giudice va considerato *tamquam non esset* (come se non fosse mai stato posto), e la sua inosservanza non può in alcun modo produrre la decadenza dal beneficio d'inventario.
La Cassazione ha inoltre escluso che l'erede fosse incorso in una decadenza processuale per non aver reclamato tempestivamente il primo provvedimento di fissazione del termine: trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione, sempre revocabile e modificabile ai sensi dell'art. 742 c.p.c., l'interesse a impugnare è sorto solo con il provvedimento realmente lesivo, cioè quello che ha dichiarato la decadenza.
L'esito e le implicazioni pratiche
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso la causa nel merito, cassando l'ordinanza impugnata e rigettando la domanda di decadenza dal beneficio d'inventario proposta contro l'erede. Le spese dei tre gradi di giudizio sono state integralmente compensate, in ragione della novità delle questioni trattate.
La pronuncia ha una rilevanza pratica significativa. Chiarisce infatti che i giudici di merito non possono imporre agli eredi beneficiati che abbiano optato per la liquidazione individuale un termine di liquidazione assimilabile a quello previsto per la procedura concorsuale, con conseguente minaccia di decadenza dal beneficio. Un'eventuale fissazione di tale termine, in assenza di opposizioni dei creditori, va considerata priva di effetti.
Per i professionisti che assistono eredi beneficiati – e per i creditori, spesso rappresentati da società di recupero crediti che agiscono per la cessione di crediti in sofferenza – la decisione offre un criterio chiaro per distinguere le due procedure di liquidazione e per valutare correttamente i rischi connessi al mancato rispetto di termini giudizialmente fissati.
Se avete bisogno di chiarimenti, potete compilare il modulo di contatto!
Beneficio d'inventario e liquidazione individuale: la Cassazione chiarisce i confini del termine ex art. 500 c.c.
Con l'ordinanza resa nel procedimento 7341/2021 R.G. (pubblicata il 5 agosto 2026), la Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione è tornata su un tema delicato in materia successoria: l'ambito di applicazione del termine previsto dall'art. 500 c.c. per la liquidazione delle attività ereditarie da parte dell'erede che abbia accettato con beneficio d'inventario.
La pronuncia, relatore il consigliere Francesco Graziano, offre un principio di diritto destinato a incidere concretamente sulla prassi delle procedure ereditarie, specie nei casi – sempre più frequenti – in cui i crediti verso l'eredità vengono ceduti a società specializzate nel recupero crediti.
I fatti
La vicenda trae origine dalla successione di un soggetto deceduto nel 2013 a Fabriano. L'erede aveva accettato l'eredità con beneficio d'inventario. Su istanza di una società cessionaria dei crediti vantati verso l'eredità, il Tribunale di Ancona, in sede di volontaria giurisdizione, aveva fissato – ai sensi dell'art. 500 c.c. – un termine di 24 mesi per la liquidazione delle attività ereditarie e per la formazione dello stato di graduazione.
L'erede non impugnò tempestivamente quel provvedimento. Decorso inutilmente il termine, il Tribunale lo dichiarò decaduto dal beneficio d'inventario ai sensi dell'art. 505 c.c. Il successivo reclamo, proposto davanti al Tribunale in composizione collegiale, fu respinto: i giudici ritennero che la mancata impugnazione del primo provvedimento ne avesse ormai sanato ogni possibile vizio, rendendolo definitivo.
Contro questa decisione l'erede ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, sostenendo in sostanza che il termine di 24 mesi non gli fosse applicabile, avendo egli optato per una liquidazione individuale dei creditori e non per quella concorsuale.
La questione di diritto
Il nodo centrale della controversia riguardava la corretta interpretazione dell'art. 500 c.c., che impone all'erede beneficiato di completare la liquidazione delle attività ereditarie e la formazione dello stato di graduazione entro il termine fissato dal giudice, pena la decadenza dal beneficio d'inventario.
La domanda a cui la Cassazione era chiamata a rispondere era la seguente: questo termine si applica a qualunque forma di liquidazione dell'eredità beneficiata, oppure soltanto alla procedura concorsuale disciplinata dagli artt. 498 e 499 c.c.?
Il codice civile, infatti, prevede due possibili modalità di liquidazione per l'erede che abbia accettato con beneficio d'inventario:
- la **liquidazione individuale** (art. 495 c.c.), in cui i creditori e i legatari vengono soddisfatti man mano che si presentano, secondo il principio "prior in tempore potior in iure", salve le cause legittime di prelazione;
- la **liquidazione concorsuale** (artt. 498-499 c.c.), attivabile su iniziativa dell'erede o su opposizione dei creditori, in cui vale invece la regola della par condicio creditorum e i pagamenti possono avvenire solo dopo la formazione dello stato di graduazione.
La decisione della Corte
La Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le censure dell'erede. Il ragionamento della Corte si articola su più piani.
Anzitutto, un dato testuale e sistematico: l'art. 500 c.c. è collocato subito dopo le norme che disciplinano la procedura concorsuale (artt. 498 e 499 c.c.), a conferma che il legislatore lo ha pensato specificamente per quella procedura.
In secondo luogo, un argomento di coerenza sostanziale: nella liquidazione individuale il legislatore non ha previsto alcun termine entro cui i creditori debbano farsi avanti, a differenza di quanto accade nella procedura concorsuale, dove l'art. 498 c.c. fissa un termine per le dichiarazioni di credito. Imporre comunque un termine di liquidazione anche in questo contesto rischierebbe di trasformare, di fatto, la liquidazione individuale in una liquidazione concorsuale "surrettizia", al di fuori delle ipotesi legalmente previste, penalizzando i creditori che si facciano avanti in buona fede dopo la scadenza del termine e costringendo l'erede a liquidare "al buio", cioè senza avere contezza piena dei crediti gravanti sull'eredità.
Su queste basi, la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: il termine dell'art. 500 c.c. si applica esclusivamente alla procedura di liquidazione concorsuale; quando l'erede abbia optato per la liquidazione individuale e non siano state proposte opposizioni dai creditori, un termine eventualmente fissato dal giudice va considerato *tamquam non esset* (come se non fosse mai stato posto), e la sua inosservanza non può in alcun modo produrre la decadenza dal beneficio d'inventario.
La Cassazione ha inoltre escluso che l'erede fosse incorso in una decadenza processuale per non aver reclamato tempestivamente il primo provvedimento di fissazione del termine: trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione, sempre revocabile e modificabile ai sensi dell'art. 742 c.p.c., l'interesse a impugnare è sorto solo con il provvedimento realmente lesivo, cioè quello che ha dichiarato la decadenza.
L'esito e le implicazioni pratiche
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso la causa nel merito, cassando l'ordinanza impugnata e rigettando la domanda di decadenza dal beneficio d'inventario proposta contro l'erede. Le spese dei tre gradi di giudizio sono state integralmente compensate, in ragione della novità delle questioni trattate.
La pronuncia ha una rilevanza pratica significativa. Chiarisce infatti che i giudici di merito non possono imporre agli eredi beneficiati che abbiano optato per la liquidazione individuale un termine di liquidazione assimilabile a quello previsto per la procedura concorsuale, con conseguente minaccia di decadenza dal beneficio. Un'eventuale fissazione di tale termine, in assenza di opposizioni dei creditori, va considerata priva di effetti.
Per i professionisti che assistono eredi beneficiati – e per i creditori, spesso rappresentati da società di recupero crediti che agiscono per la cessione di crediti in sofferenza – la decisione offre un criterio chiaro per distinguere le due procedure di liquidazione e per valutare correttamente i rischi connessi al mancato rispetto di termini giudizialmente fissati.
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Con decreto del 4 agosto 2026, il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, ha affrontato una questione di diritto rilevata d'ufficio, ma di portata generale: l'individuazione del regime intertemporale applicabile alle domande di protezione internazionale nel passaggio dalla direttiva 2013/32/UE al nuovo Regolamento (UE) 2024/1348.
Il ricorrente aveva impugnato la decisione della Commissione territoriale di Caserta di rigetto della domanda per manifesta infondatezza, adottata con procedura accelerata ai sensi dell'art. 28-ter del d.lgs. 25/2008 e dell'art. 39, par. 4, del Regolamento (UE) 2024/1348. Prima di esaminare i motivi di ricorso, il giudice ha ritenuto necessario risolvere una questione pregiudiziale: quale disciplina si applicasse a una domanda la cui volontà era stata manifestata (tramite PEC) il 15 dicembre 2025, ma la cui formalizzazione era intervenuta solo il 25 giugno 2026 — dunque a cavallo dell'entrata in applicazione del nuovo Regolamento.
L'art. 3, par. 1, n. 12, del Regolamento definisce la "domanda di protezione internazionale" come la manifestazione della volontà di chiedere protezione rivolta a uno Stato membro. È questo il momento in cui la domanda giuridicamente nasce; la formalizzazione, disciplinata dall'art. 28, costituisce una fase procedimentale successiva e distinta, finalizzata alla registrazione e trattazione della domanda.
L'art. 79 del Regolamento, tuttavia, individua nella "formalizzazione" — e non nella manifestazione di volontà — il criterio per stabilire se si applica il nuovo regime (domande formalizzate dal 12 giugno 2026) o quello previgente (domande formalizzate prima di tale data). La norma non disciplina espressamente l'ipotesi, tutt'altro che infrequente nella prassi, in cui i due momenti — manifestazione e formalizzazione — cadano su lati opposti della soglia temporale del 12 giugno 2026.
Il Tribunale di Napoli ha escluso che tale silenzio normativo possa essere colmato attribuendo rilievo esclusivo alla formalizzazione. Una simile lettura, infatti, consentirebbe all'Amministrazione di incidere unilateralmente sul regime applicabile al singolo richiedente attraverso il mero differimento — anche solo organizzativo — dell'attività di formalizzazione, in contrasto con i principi di certezza del diritto, tutela dell'affidamento, parità di trattamento ed effettività della tutela giurisdizionale.
Ne consegue, secondo il giudice, che il riferimento dell'art. 79 alla formalizzazione va letto in modo coerente con la definizione generale di "domanda" contenuta nell'art. 3: la disciplina transitoria del nuovo Regolamento non può operare rispetto a domande già sorte — cioè già manifestate — prima del 12 giugno 2026, quand'anche la formalizzazione sia successiva. Diversamente, la definizione di cui all'art. 3 risulterebbe sostanzialmente neutralizzata proprio nell'ambito in cui più ne servirebbe l'effettività: la disciplina transitoria.
Questa lettura trova inoltre conferma nell'art. 17 del d.l. 12 giugno 2026, n. 100, che mantiene ferma l'applicazione della disciplina previgente alle domande anteriormente presentate.
Applicando questi principi al caso concreto, il Tribunale ha ritenuto che la domanda del ricorrente restasse soggetta alla disciplina previgente (direttiva 2013/32/UE), con conseguente:
illegittimità dell'applicazione della procedura accelerata da parte della Commissione territoriale;
ritorno del procedimento nell'alveo della disciplina ordinaria;
produzione automatica, per effetto di legge, dell'effetto sospensivo derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale.
Tutte le ulteriori censure proposte dal ricorrente — sulla mancata comunicazione della determina presidenziale, sulla legittimità della procedura accelerata e sulla declaratoria di manifesta infondatezza — sono state ritenute assorbite, presupponendo esse l'applicabilità di un regime normativo che il giudice ha escluso operasse nel caso di specie.
Il decreto offre un criterio interpretativo netto e di grande impatto operativo per tutti i procedimenti "a cavallo" della soglia del 12 giugno 2026: ciò che conta è il momento in cui il richiedente ha manifestato la volontà di chiedere protezione, non il momento — spesso condizionato da fattori organizzativi dell'amministrazione — in cui tale volontà viene formalizzata. Una soluzione coerente con la ratio di tutela sottesa al sistema europeo della protezione internazionale, che merita di essere seguita anche da altri uffici giudiziari chiamati a pronunciarsi su casi analoghi.
In un ricorso che ho depositato oggi, ho sollevato la questione, sperando che la decisione di Napoli non venga ignorata!